LIBERTÀ RELIGIOSA

Scozia, la Corte chiarisce quando può autorizzare cure negate dai genitori per motivi religiosi

La sentenza [2026] CSOH 76 riunisce tre casi: due famiglie di Testimoni di Geova rifiutavano possibili trasfusioni; il giudice pone al centro il rischio grave per il minore.

Redazione Radio TV Pater Edimburgo, Scozia, Regno Unito3 min di lettura
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La sentenza [2026] CSOH 76 riunisce tre casi: due famiglie di Testimoni di Geova rifiutavano possibili trasfusioni; il giudice pone al centro il rischio grave per il minore.

Tre casi riuniti dalla Court of Session

La Court of Session scozzese ha pubblicato una decisione di riferimento su tre richieste sanitarie riguardanti minori, due delle quali coinvolgevano famiglie di Testimoni di Geova contrarie alle trasfusioni di sangue. La sentenza [2026] CSOH 76, pronunciata il 20 agosto e ora oggetto di nuova attenzione giuridica, chiarisce quando il massimo tribunale civile scozzese può esercitare la giurisdizione parens patriae e sostituire il consenso dei genitori.

Nel primo caso un ragazzo di tredici anni con un tumore cerebrale aggressivo necessitava di radio e chemioterapia; i medici ritenevano elevata la possibilità di una trasfusione. Nel secondo, un intervento chirurgico poteva comportare emorragia e crisi falciforme. Entrambi i nuclei familiari rifiutavano emocomponenti per convinzioni religiose. Il terzo caso, non confessionale, riguardava una vaccinazione antitetanica dopo il morso di un cane.

Il criterio del danno grave

Lord Braid ha autorizzato gli interventi, restringendo in alcuni punti le richieste iniziali grazie anche al lavoro dei curatori nominati per i minori. La Corte ha affermato che può agire quando il bambino non ha capacità di consentire e il trattamento è nel suo migliore interesse. Esiste una forte presunzione a favore della vita; le convinzioni religiose del minore o dei genitori sono un fattore da considerare, ma non ricevono un peso automaticamente prevalente.

La giurisdizione resta un rimedio di ultima istanza. Non basta un dissenso astratto tra medici e famiglia: deve esistere un rischio reale di danno grave o morte. Nei primi due casi, il giudice ha rilevato che senza gli ordini uno dei ragazzi avrebbe potuto perdere la vita e l’altro affrontava un intervento urgente con rischio concreto di trasfusione. La decisione evita dunque una formula generale che cancelli il ruolo dei genitori.

Libertà religiosa e protezione del minore

Il caso mostra il limite difficile tra libertà di religione, autonomia familiare e obbligo pubblico di proteggere un minore incapace di decidere. La Corte non giudica la fede dei Testimoni di Geova né vieta in generale il rifiuto di cure da parte di adulti capaci. Stabilisce invece che, davanti a un pericolo serio per un bambino, il tribunale può fornire un consenso giuridicamente equivalente a quello parentale.

La sentenza dedica attenzione anche a procedura, udienze pubbliche e anonimato. I procedimenti possono essere conosciuti senza esporre l’identità dei bambini; gli ordini di tutela impediscono di pubblicare elementi identificativi. Il rilievo della decisione supera i singoli casi perché offre a ospedali e famiglie un quadro più preciso: urgenza, necessità clinica e interesse concreto del minore devono essere dimostrati, mentre la religione va considerata con rispetto ma non come veto assoluto.

Fonti e documentazione

Articolo originale della redazione Radio TV Pater. Per verificare i fatti e approfondire, puoi consultare i documenti indicati. I testi delle fonti non vengono ripubblicati integralmente.

  1. Scottish Courts and Tribunals Service, sentenza [2026] CSOH 76, 20 agosto 2026
  2. Cornerstone Barristers, analisi della decisione, 25 agosto 2026

Data dei fatti: 20 agosto 2026. Pubblicazione redazionale: .

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